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Mar 24, 2016 |
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Cassazione civile, sentenza n. 5919 sez. I del 24 marzo 2016

Un contratto di apertura di credito in conto corrente è valido solo e soltanto quando le parti contraenti lo abbiano sottoscritto, la mancanza di tale requisito ab substantiam ne determina la nullità. Nel caso di specie il contratto quadro risultava prodotto dalle parti ma sottoscritto solo dal correntista.

“ (…) Dopo aver rammentato che il contratto quadro deve essere redatto in forma scritta sotto pena di nullità ai sensi dell’art. 23 del T.u.f, la corte ha osservato che, nel caso esaminato, risultava prodotto un modulo contrattuale predisposto dalla banca e sottoscritto dal solo cliente, ma privo di ogni manifestazione di volontà negoziale dell’intermediario, dunque di una semplice proposta, ancorchè corredata della dichiarazione prestampata secondo cui ‘una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta dai soggetti abilitati a rappresentarvi’ (..) ha quindi sottolineato che il requisito formale in discorso è previsto ab substantiam, così da non poter essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell’atra parte, né fatto oggetto di sanatoria alcuna ovvero di integrazioni attraverso successive comunicazioni provenienti dalla banca”

Download allegati: Cassazione civile, sentenza n. 5919 sez. I del 24 marzo 2016

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