La costruzione del TEG va condotta includendo, oltre agli interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione aggiuntiva collegata all’erogazione del credito, tenendo conto anche degli interessi di mora e la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo pattuiti in fase contrattuale
La mancata considerazione degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata del mutuo tra le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” praticate nei confronti della clientela dagli intermediari finanziari, è causa di illegittimità del procedimento di rilevazione del TEGM e dei relativi decreti ministeriali per violazione dell’art. 2 della L.108/96.
Download Sentenza: Tribunale Lecco, Ordinanza del 28 Febbraio 2018. Est. Tota









