Sentenza Tribunale di Napoli n. 7604/13 del 25 maggio 2015, Est. Dott. Massimiliano Sacchi
E’ fondata l’eccezione di nullità del contratto, per omessa indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo). In proposito il Tribunale rileva che l’articolo 9 della delibera CICR del 4.3.2003, contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, stabilisce che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo criteri indicati dalla Banca d’Italia”.










