Nov 25, 2014 | Altro

Il Tribunale di Milano ritiene inammissibile la perizia di parte presentata dai rappresentanti del correntista in quanto basata su documentazione “lacunosa” o “parziale (i soli scalari)”. Si afferma inoltre che la ripetizione dell’indebito è altresì inammissibile nel caso in cui il rapporto di conto corrente sia ancora in essere.

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