Sentenza del Tribunale di Milano del 25 novembre 2014, Est. Dott.ssa Antonella Cozzi
Il Tribunale di Milano ritiene inammissibile la perizia di parte presentata dai rappresentanti del correntista in quanto basata su documentazione “lacunosa” o “parziale (i soli scalari)”. Si afferma inoltre che la ripetizione dell’indebito è altresì inammissibile nel caso in cui il rapporto di conto corrente sia ancora in essere.
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