Il Tribunale di Milano ritiene inammissibile la perizia di parte presentata dai rappresentanti del correntista in quanto basata su documentazione “lacunosa” o “parziale (i soli scalari)”. Si afferma inoltre che la ripetizione dell’indebito è altresì inammissibile nel caso in cui il rapporto di conto corrente sia ancora in essere.
Download allegati: Sentenza del Tribunale di Milano del 25 novembre 2014, Est. Dott.ssa Antonella Cozzi









