Riscontrata dalla consulenza tecnica d’ufficio la pattuizione d’ interessi usurari sui rapporti di conto corrente (anticipo ed ordinario), ciò comporta sia la revoca a decreto ingiuntivo, sia l’applicazione a favore della parte attrice (il correntista), dell’art. 1815 del c.c.
“L’usurarietà e la conseguente applicazione dell’art. 1815, 2° comma del codice civile, che ha correttamente indotto il C.T.U. a ricalcolare il saldo dei conti eliminando tutti gli interessi, facendo divenire completamente gratuiti i rapporti di credito, esonera il tribunale dall’esonerare il primo motivo di opposizione, ossia l’asserita illegittima capitalizzazione degli interessi scaduti e non rimborsati”
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