Sentenza Cassazione Civile Sezione III n.3968 del 19 febbraio 2014
In relazione ad un titolo esecutivo giudiziale ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della L. n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.
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