Procedure di allerta e gli indicatori della crisi
Con il D.Lgs. n.83/2022, modificato dal D.Lgs. n.136/2024, è entrato in vigore il Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
La normativa dà attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e alle disposizioni del D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi.

Quindi i nuovi principi che avranno un sicuro impatto sugli attuali modelli di Risk management sono:
- Introduzione di una definizione dello stato di crisi da elemento conclamato a prevenzione
- Procedure di allerta per incentivare l’emersione anticipata della crisi
- Istituzione di assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi
Indicatori della crisi
Anche se la parte relativa agli indicatori della crisi non è stata espressamente richiamata dal Codice della crisi, riteniamo comunque opportuno tenerne conto. Pertanto, qui di seguito, ne illustriamo brevemente le caratteristiche. Per la prima volta, inoltre, viene attribuita importanza anche all’analisi previsionale della gestione aziendale riferibile ad almeno sei mesi successivi. Del resto, la critica che abbiamo sempre mosso all’analisi finanziaria italiana riguarda proprio la scarsa attenzione riservata alla dimensione previsionale, oltre che a quella a consuntivo. Di conseguenza, per raggiungere tale obiettivo, l’azienda deve dotarsi di strumenti informatici molto sofisticati.
Le novità principali sono due:
1. Utilizzo di specifici indici di bilancio definiti a livello normativo
Dal 1 settembre 2021 lo stato di crisi sarà “normativizzato” attraverso l’utilizzo di indici; di conseguenza, essi vengono definiti dal legislatore e non più, come avveniva in passato, dalla letteratura aziendale e dalla prassi, salvo casi particolari da giustificare.
2. Analisi mensilizzata
Gli indici dovranno essere calcolati e monitorati su base mensile o, al massimo, trimestrale. Pertanto, l’azienda dovrà elaborare ogni mese un bilancio di verifica sulla base del quale verranno verificati gli scostamenti e calcolati gli indicatori.
Indici significativi
Flussi di cassa/ Oneri finanziari
L’indice misura la capacità dell’impresa di generare risorse finanziarie, rappresentate dal flusso di cassa, necessarie per sostenere la spesa relativa agli oneri finanziari. Tuttavia, la questione principale riguarda il numeratore: che cosa si intende, in concreto, per flussi di cassa? Come sappiamo, tale espressione viene utilizzata con significati differenti e può, quindi, assumere valori molto diversi a seconda delle componenti considerate nel calcolo.
Una prima versione, utilizzata dal Cerved, è la seguente:
Utile + ammortamenti + accantonamenti e TFR
Per tale calcolo si prendono in considerazione i soli valori contenuti nel Conto economico: si parte dall’utile netto e si aggiungono una serie di costi che non hanno comportato un’uscita finanziaria (ammortamenti, quota di Tfr, accantonamenti, etc.). In tal modo se il cash-flow è positivo, significa che l’azienda ha generato liquidità durante l’anno, se invece è negativo, indica che la gestione ha consumato più risorse di quante ne abbia creato.
Il valore calcolato sopra però, non coincide con le disponibilità liquide effettive, in quanto abbiamo preso in considerazione solo il Conto Economico. Ad esempio, una fattura emessa a fine anno con pagamento dilazionato, non avrà un incasso immediato, pertanto è necessario mettere in relazione le voci del Conto Economico con quelle dello Stato Patrimoniale ed in particolare considerare le variazioni intervenute nel capitale circolante. (Vari approfondimenti: https://www.cloudfinance.it/la-corretta-costruzione-ed-interpretazione-del-rendiconto-finanziario)
Eseguendo tale calcolo, infatti utilizziamo lo schema di rendiconto finanziario indiretto elaborato dall’OIC con il documento 10. Il flusso che più si adatta alle nostre esigenze di analisi è rappresentato dal Flusso di cassa dopo gli investimenti che è anche quello più vicino al Flusso di cassa operativo elaborato dalla letteratura aziendalista. Quindi, l’indice è così determinato:
| Chiave di lettura | Significato |
|---|---|
| Flusso di cassa/OF < 2 | Situazione rischiosa |
| 2 < Flusso di cassa/OF < 3 | Situazione nella norma ma migliorabile |
| Flusso di cassa/OF > 3 | Situazione ottima |
Rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi
Debt/Equity
Il rapporto Debt/Equity si calcola dividendo la Posizione Finanziaria Netta per il Patrimonio Netto.
Questo indicatore misura il grado di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri. Inoltre, viene utilizzato soprattutto dalle banche italiane per monitorare il rischio finanziario dell’impresa.
Tuttavia, il Debt/Equity non rappresenta una misura assoluta del debito aziendale, poiché esprime esclusivamente il rapporto tra risorse finanziarie esterne e interne. Infatti, viene considerato anche un indicatore del grado di capitalizzazione dell’impresa.
Inoltre, tale indice incide sul calcolo del WACC. A sua volta, il WACC rappresenta il tasso utilizzato per attualizzare i flussi di cassa previsionali e determinare il valore dell’azienda.
Nei Paesi europei, e in particolare in Italia, come valore del debito si utilizza spesso quello netto anziché quello lordo. Tale valore coincide con la Posizione Finanziaria Netta.
La Posizione Finanziaria Netta si ottiene sottraendo ai debiti finanziari le attività finanziarie di pronto realizzo, come ad esempio titoli di Stato correnti disponibili per la vendita, crediti finanziari prontamente esigibili e disponibilità liquide equivalenti.
Perché si utilizza il valore netto del debito?
Nell’ipotesi di dover rimborsare il debito, infatti, le attività finanziarie liquide e la cassa possono essere impiegate a tale scopo. Di conseguenza, il valore assoluto del debito risulta inferiore e l’indice migliora.
Tuttavia, la letteratura finanziaria internazionale evidenzia alcune criticità. In molti casi, infine, una disponibilità elevata di cassa rappresenta liquidità necessaria per la gestione corrente oppure per investimenti programmati nel breve periodo.
Pertanto, è opportuno distinguere caso per caso. Per esempio, un’azienda come Apple dispone di una liquidità molto elevata che potrebbe teoricamente essere utilizzata per rimborsare immediatamente il debito finanziario.
In situazioni simili, quindi, l’utilizzo di un valore netto dell’indebitamento può risultare appropriato. Per approfondire la Posizione Finanziaria Netta clicca qui.
| Chiave di lettura | Significato |
|---|---|
| Debt/Equity < 3 | Situazione di equilibrio |
| 3 < Debt/Equity < 5 | Situazione di rischio |
| Debt/Equity > 5 | Situazione di grave rischio |
Quando si considera superato l’indice di crisi
La soglia di attenzione relativa all’indice di crisi può emergere in diverse circostanze. In particolare, è opportuno valutare i seguenti casi:
- riscontro nell’ultimo bilancio approvato;
- persistenza della condizione per oltre 3 mesi;
- situazioni particolari che richiedono analisi specifiche;
- start up;
- società in liquidazione;
- imprese costituite da meno di 2 anni;
- parametri non adeguati alle caratteristiche aziendali;
- facoltà per un professionista di attestare l’uso di indicatori alternativi coerenti con le specificità dell’impresa.
Art. 3 comma 4: debiti scaduti verso dipendenti, fornitori e intermediari finanziari
In base alle modifiche introdotte nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dal Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83, l’art. 3 comma 4 individua specifici segnali utili alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
In particolare, tali segnali riguardano l’esistenza delle seguenti situazioni:
- Debiti per retribuzioni: scaduti da almeno 30 giorni e superiori alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Debiti verso fornitori: scaduti da almeno 90 giorni e di importo superiore rispetto ai debiti non ancora scaduti.
- Esposizioni verso banche e intermediari finanziari: scadute da oltre 60 giorni oppure eccedenti il limite degli affidamenti ottenuti da almeno 60 giorni, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni.
- Ulteriori esposizioni debitorie: previste dall’art. 25-novies, comma 1, e successive modifiche introdotte dall’art. 37-bis.
| Creditore | Inadempienza | Criterio | Ritardo/Scadenza |
|---|---|---|---|
| Dipendenti | Retribuzioni non pagate | Importo retribuzioni non pagate > 50% totale retribuzioni mensili | 30 giorni |
| Fornitori | Debiti verso fornitori scaduti | Importo scaduto > Debiti vs fornitori non scaduti | 90 giorni |
| Banche e altri intermediari finanziari | Rischi a revoca e autoliquidanti e rischi a scadenza | Esposizioni scadute > limite affidamenti ottenuti e ≥ 5% del totale esposizioni | 60 giorni |
Art. 25-novies – Segnalazione di creditori pubblici qualificati
Il decreto legislativo del 17 giugno 2022 n. 83 ha abrogato le misure di allerta e di composizione assistita della crisi previste nella versione originaria del codice, infatti le ha rimpiazzate integralmente con il nuovo istituto della composizione negoziata e con i nuovi obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati quali:
- Agenzia delle Entrate
- Agente della riscossione delle imposte
- Inps
- Inail
Le nuove segnalazioni partiranno entro 60 giorni dall’ avveramento delle seguenti condizioni (art. 37-bis del DL 73/2022):
| Creditore | Inadempienza | Criterio | Ritardo/Scadenza | Importo minimo |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | Debito IVA scaduto e non versato | Debito IVA scaduto > € 5.000 e, comunque, > 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
La segnalazione viene in ogni caso inviata se: |
Immediata | > € 5.000 > 10% volume d’affari (anno d’imposta precedente) > € 20.000 (soglia minima) |
| Agente della riscossione delle imposte | Crediti definitivamente accertati e scaduti | Crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti | 90 giorni | > € 100.000 per le imprese individuali > € 200.000 per le società di persone > € 500.000 per le altre società |
| INPS | Contributi previdenziali non versati | Ritardi nel pagamento di contributi per somme > 30% dei contributi relativi all’anno precedente e > € 15.000 (ridotti a € 5.000 in assenza di dipendenti) |
90 giorni |
nell’anno precedente e > € 15.000 Per le imprese prive di lavoratori, contributi > € 5.000 |
| INAIL | Debiti per premi assicurativi scaduti e non versati | Debiti scaduti e non versati > € 5.000 | 90 giorni | > € 5.000 |
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