Jul 4, 2016 | Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Altri Pronunciamenti in Tema di Usura su Finanziamenti

Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 344 del 4 luglio 2016, Est. Dott. Alessandrino

Per i contratti di finanziamento stipulati in epoca antecedente all’entrata in vigore della L.2/2009, sotto forma di cessione del quinto, le somme versate a titolo di premi assicurativi non essendo espressione dell’autonomia negoziale ma, imposte per legge non andrebbero incluse nel calcolo del TEG.

“(…) il TEG calcolato in contratto (..) calcolato in conformità alla legge n. 108/96 e alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia applicabili ratione temporis risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento ed è stato correttamente determinato scorporando il costo assicurativo in quanto imposto per legge (art. 54 DPR 180/3950) e, come tale, escluso dal calcolo del TEG, poichè le istruzioni all’epoca applicabili lo equiparavano alle imposte e tasse di cui co.4, dell’art. 644 c.p.”

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