Feb 18, 2013 | Il tasso di mora comporta anche l’inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi

Conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito

“L’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d’interessi moratori. La conseguenza della violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito.

La sanzione dell’abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori.”

Download allegati: Corte Appello Venezia, n.342 del 18 febbraio 2013

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