Mar 7, 2017 | Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Altro

Cassazione civile, sez. III sentenza n. 5609 del 07 marzo 2017, Est. D’Arrigo

La mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente comporta la nullità del rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B.

Affinchè una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3. La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti

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