Feb 26, 2016 | Altro

Arbitro Bancario Finanziario, Decisione n. 1889 del 26 febbraio 2016, Collegio di Coordinamento

Il collegio in parziale accoglimento del ricorso accerta l’inefficacia delle comunicazioni di variazione contrattuale (di un conto deposito suddiviso in due linee), relative alla variazione dell’andamento dei tassi nella parte in cui tali variazioni, non permettono al cliente di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. Pertanto, dispone che alla parte ricorrente vengano corrisposti le somme relative agli interessi precedente pattuiti.

“La comunicazione ex art. 118 del TUB non deve raggiungere un livello di analicità tale da abbracciare anche il profilo quantitativo, ma può limitarsi ad una indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate, che seppur sintetica sia in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità.”

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