Giurisprudenza Verifica Cartelle Equitalia Corte di Cassazione 

Di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

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Strumenti Derivati 

Se l’oggetto dell’accordo negoziale è rappresentato da “strumenti derivati”, gravano sull’intermediario (operatore qualificato), diversi obblighi informativi tra cui la cognizione dell’effettivo grado di rischio connesso alla specifica operazione di finanziamento. Di fatti in merito a tale obbligo, la banca dovrebbe sottostare al tenore letterale dell’art. 28 del regolamento Consob, laddove parla di “informazioni adeguate alla natura, ai rischi ed alle implicazioni delle specifiche operazioni o del servizio riguardo ai costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento all’adeguatezza in rapporto alla situazione dell’investitore”. Ragion per cui, l’intermediario non può ritenersi esonerato dagli oneri di informazione neppure nel caso di rifiuto dal cliente ed è tenuto al risarcimento del danno a favore di quest’ultimo nel caso in cui non assolva agli obblighi informativi cui è sottoposto.

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Strumenti Derivati 

Nel caso di contratti aventi ad oggetto la negoziazione di strumenti derivati con tipologia “put”, fanno capo all’istituto di credito i seguenti obblighi informativi: 1. Tipo di merce opzionabile; 2. Strike price; 3. Premio di opzione.  La mancanza anche solo di uno degli elementi sovra citati, determina l’indeterminatezza  dell’accordo negoziale, indeterminatezza che per altro non permette alla controparte la valutazione dei titoli acquisiti. Ne consegue la nullità del contratto di causa per contrasto con le previsioni dettate dagli art.li 1346-1325-1418 del c.c.

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Strumenti Derivati 

La mancanza del contratto quadro, richiesta ai sensi dell’art. 30 Reg. CONSOB 11522/98 è segno di inadempimento agli obblighi sulla trasparenza contrattuale a carico dell’istituto di credito bancario. All’interno del contratto quadro ci sarebbero dovuti essere gli elementi dai quali poter dedurre la modalità di costruzione e ricostruzione della provvista in caso di operazioni aventi ad oggetto derivati e warrant, in mancanza di tali elementi l’istituto di credito è tenuto al risarcimento del danno secondo il disposto dell’art. 1218 del c.c.

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Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti Delle rimesse solutorie 

Il castelletto di sconto rappresenta il limite entro cui la banca si impegna a scontare effetti e ricevute bancarie che il cliente presenterà. La conseguenza di quanto sovraesposto è che non vi è alcun trasferimento di denaro al cliente, neppure nella forma messa a disposizione, con l’implicazione che l’eventuale trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto. L’obbligazione restitutoria dello scontatario potrebbe insorgere laddove i documenti scontati dovessero risultare insoluti.

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