FRANCESE: le rate sono calcolate con il metodo alla francese. Gli interessi per ogni rata sono calcolati in base ai periodi di pagamento, ovvero applicando un tasso periodale pari al rapporto tra il tasso nominale annuo vigente ed il numero di rate annue. Inoltre, se il tasso è variabile, il valore della rata (ed i valori delle quote di capitale ed interessi che la compongono) verranno aggiornati in funzione di ogni variazione del tasso.
FRANCESE INT VARIABILE: questo metodo è una sorta di ammortamento alla francese ibrido. Le quote capitale delle rate sono pari a quelle di un ammortamento alla francese a tasso fisso calcolato al tasso iniziale del finanziamento. Gli interessi, invece, sono calcolati in base agli effettivi giorni intercorrenti tra le scadenze delle rate. Questa tipologia di ammortamento viene spesso utilizzata per i mutui a tasso variabile e comporta la predeterminazione dell’andamento delle quote di rimborso del capitale.
Riportiamo un caso pratico.
1. AMMORTAMENTO FRANCESE A TASSO FISSO
Il piano di ammortamento sarà sviluppato con rata costante, quota capitale crescente e quota interessi decrescente.
2. AMMORTAMENTO FRANCESE A TASSO VARIABILE
Scegliere come tipologia tasso Tasso Variabile nel pannello Piano Ammortamento
Le quote capitali ed interessi di ciascuna rata vengono aggiornate ad ogni variazione di tasso.
3. AMMORTAMENTO FRANCESE INT-VAR A TASSO VARIABILE
Selezionare come tipologia di ammortamento FRANCESE INT-VAR
Scegliere come tipologia tasso Tasso Variabile nel pannello Piano Ammortamento
Osserviamo come si modifica il piano di ammortamento:
Dal piano si evince che la quota capitale di ogni singola rata coincide con la quota capitale delle rate del piano di ammortamento alla francese a tasso fisso (caso 1).
In teoria non sarebbe possibile calcolare finanziariamente il TAEG per un finanziamento dove i flussi di cassa relativi ai pagamenti non coprono neanche il capitale erogato. Si può però ipotizzare di estinguere il finanziamento alla rata 41, inserendo come variazione di capitale negativa pari al capitale residuo alla rata 42. In questo modo si avrebbe un'idea del tasso di interesse pagato fino alla rata 41. Si dovrebbe inoltre argomentare questo risultato in perizia, spiegando l'ipotesi fatta per eseguire il calcolo.
E' possibile inserire questa tipologia di mutuo e per farlo occorre seguire la linea guida di seguito descritta.
Prima di tutto bisogna inserire comunque una durata in mesi per l'ammortamento nella sezione Contratto in modo da poter generare righe a sufficienza nel Piano Ammortamento che consenta di prendere in considerazioni sicuramente il mutuo nella sua completezza. Successivamente bisogna strutturare questo progetto sulla base di due condizioni:
1- occorre fissare il tasso di riferimento in Piano Ammortamento,
2- impostare MANUALE al campo RATA alla sezione Opzioni manuali Piano di Verifica sempre nel Piano Ammortamento, in modo tale da inserire manualmente l'importo dell'intera rata alla colonna RATA del Piano Verifica Manuale così da generare automaticamente i valori della quota capitale e interessi sulla base del tasso prefissato. Attraverso questa modalità verrà strutturato un piano di ammortamento per un numero di rate che definirà il software e si determinerà la durata del mutuo in corrispondenza dell'ultima rata del piano in cui il Capitale e tutte le altre voci risultino pari a zero.
Si può senz'altro impostare una perizia sulla base dell'analisi delle sole condizioni contrattuali nel limite in cui si accetti di:
- non poter analizzare la fattispecie dell'usura sopravvenuta;
- non poter rilevare i tassi di costo effettivamente applicati al contraente di periodo in periodo;
- non poter quantificare gli importi di cui chiedere la restituzione,
in quanto non essendoci pagamenti in riferimento ai quali poter riconteggiare gli importi da recuperare, il software non procede ad alcuna quantificazione di tali somme.
Il leasing strumentale si riferisce tipicamente alla locazione di macchine utensili, impianti tecnico-produttivi, attrezzature, arredi mentre il leasing mobiliare si ha per autoveicoli, autocarri, veicoli industriali, macchine circolanti su strada.
Se la rinegoziazione si riferisce ad una variazione dei tassi l'inserimento può avvenire in un unico progetto modificando i tassi nella sezione Piano di ammortamento in corrispondenza del Tasso di interesse selezionando come Tipologia Tasso la voce VARIABILE AVANZATO.
Se invece la rinegoziazione si riferisce ad una variazione della durata, magari si allunga il periodo previsto per il rimborso del finanziamento, occorre creare due progetti. Sarà creato quindi un primo progetto sulla base dei dati contrattualmente definiti alla stipula che terminerà nel momento in cui si rinegozia il finanziamento. A partire da quel momento si crea un secondo progetto nel quale va inserito come ammontare finanziato il capitale residuo del primo progetto e come durata del rapporto va indicata la durata totale rideterminata da quel momento in poi.
Per i contratti stipulati prima della Legge anti-usura, entrata in vigore il 2 aprile 1997, l'eventuale usura contrattuale non può essere impugnata, ma è possibile valutare solo l'usura sopravvenuta a seguito dei pagamenti sostenuti dal mutuatario.
C'è sempre il modo di ricostruire il tutto in un progetto unico ma a seconda dei casi la cosa può essere più o meno complicata. Tipicamente se la rinegoziazione prevede semplicemente una variazione del tasso la si può gestire tramite il prospetto "Impostazioni Avanzate Tasso Variabile" all’interno della sezione PIANO AMMORTAMENTO che consente di indicare manualmente i tassi applicati in ciascun periodo da inserire in tabella. Se invece la rinegoziazione prevede ad esempio un allungamento della durata dell'operazione la procedura è più articolata, bisogna trattare in un primo progetto quanto stabilito da contratto fino al momento che non mutano le condizioni come da contratto e in un secondo progetto invece bisogna trattare le nuove condizioni pattuite e partire con un ammontare pari al capitale residuo del primo progetto in modo da porre un collegamento tra i due. Supponiamo che la rinegoziazione avvenga alla ventesima rata del primo contratto, il quale originariamente prevedeva una scadenza naturale del rapporto di 120 rate mensili. Il periodo del prolungamento del rapporto invece sarà di ulteriori 60 rate. Primo progetto: Si analizzerà il primo contratto con tutte le condizioni pattuite. L’attenzione è sul capitale residuo alla rata 20 (rate pagate) che diventerà il capitale iniziale nel secondo progetto.
Secondo progetto: Il capitale iniziale è pari al capitale residuo del primo progetto alla rata numero 20. La durata da indicare per questo ulteriore progetto sarà 160 in quanto si allunga di ulteriori 60 rate su un periodo residuo di 100 dopo aver pagato solo 20 rate del primo contratto.
Per poter inserire un periodo di preammortamento si dovrà indicare nel pannello CONTRATTO il numero di giorni di preammortamento che decorrono dalla data di erogazione alla data di scadenza della rata di preammortamento.
Supponiamo che il contratto sia stato stipulato in data 01/01/2000 e che sia stato erogato il 10/01/2000; l’istituto di credito quantifica al cliente una rata di preammortamento in cui vengono corrisposti solo interessi (al tassi di preammortamento pattuito) prima della decorrenza delle rate in linea capitale con scadenza ogni fine mese. Sostanzialmente la prima rata in ammortamento scadrà a fine febbraio 2000 e gli interessi inizieranno a decorrere il 31/01/2000. Sulla base di queste condizioni andranno calcolati i giorni per quantificare gli interessi di preammortamento, che intercorrono tra il 10/01/2000 al 31/01/2000 (ossia 21 giorni) che occorrerà indicarle al campo Durata in mesi della sezione Preammortamento nel pannello Contratto.
NB: È importante ricordare che la data di erogazione va indicata nel pannello Piano di ammortamento
All’interno di un contratto il tasso mi mora potrebbe essere stato rappresentato in diversi modi. Il software consente la verifica per il tasso di mora e l’inserimento dello stesso sulla base delle diverse ipotesi riportare: Tasso fisso, Tasso variabile, Maggiorazione Tan, Tasso soglia. Se il contratto prevede un tasso di mora fisso, pari ad una misura prestabilita, bisognerà scegliere come tipologia TASSO FISSO ed indicare il valore del tasso di mora convenuto. Se il contratto prevede che il tasso di mora sia aggiornato in funzione di un determinato indice di riferimento tra quelli previsti (ad es. uno dei tassi Euribor, oppure il tasso BCE) andrà scelta l’opzione TASSO VARIABILE e bisognerà inoltre indicare il tasso base al quale il tasso di mora è agganciato, il divisore e lo spread. L’opzione MAGGIORAZIONE TAN va scelta in quei casi in cui il contratto stabilisce che il tasso di mora sarà di volta in volta ottenuto maggiorando il tasso di interesse corrispettivo di una percentuale prestabilita. In questo caso l’utente dovrà indicare la percentuale di maggiorazione prevista. L’opzione TASSO SOGLIA va scelta invece nel caso in cui la clausola contrattuale preveda che il tasso di mora sia agganciato trimestralmente al tasso soglia. In base ai parametri impostati il software ricostruisce il valore del tasso di mora alla data di stipula e successivamente lo confronta con la soglia usura. In tutti i casi, il software ricostruisce il valore del tasso di mora vigente alla data di stipula, lo riporta al campo TASSO DI MORA INIZIALE % e confronta tale valore con il tasso soglia.
Senz'altro è corretto supporre che un tasso mensile venga moltiplicato per 12 (mesi) per avere la base annua del tasso di mora da tenere in considerazione ai fini dell'inserimento, o comunque moltiplicato per la frazione temporale se espresso semestralmente o trimestralmente ecc. Si faccia attenzione però che al campo "Maggiorazione Tasso di Mora" non va inserito il tasso mora annuale, ma lo stesso al netto del TAN. In pratica si dovrà aggiungere come maggiorazione la differenza tra il tasso di mora annuo e il TAN (ovvero quello che il software indica come tasso annuale iniziale).
N.B. se il tasso di mora è variabile ma è agganciato ad un tasso base che non rientra tra quelli previsti dal software nel relativo menu a tendina, l’utente dovrà ricostruire autonomamente il valore del tasso di mora alla data di stipula. Si consiglia comunque di inserire il valore ottenuto scegliendo l’opzione TASSO FISSO, in modo da consentire al software di verificarne il superamento del tasso soglia in sede di verifica contrattuale. In questo caso il software non potrà procedere al ricalcolo di eventuali interessi di mora applicati. Nella sezione RICALCOLO, al campo RICALCOLO MORA CONTRATTO andrà scelta l’opzione NESSUN RICALCOLO. Tale opzione andrà necessariamente scelta anche nel caso in cui il tasso di mora sia agganciato ad un parametro variabile previsto dal software ma seguendo una periodicità di aggiornamento diversa dal periodo di scadenza delle rate (ad es. rate mensili, tasso di mora aggiornato trimestralmente).
I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso corrispettivo, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito; nelle suddette rilevazioni gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG.
Sulla questione, i decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine di BI secondo cui, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta la procedura in base alla quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi calcolare la soglia su questo importo. In questo senso una parte minoritaria della Giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale data la sussistenza di incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima allora dovrà essere calcolata con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013 (Tribunale di Milano, 03-12-2014); nella stessa direzione si è rivolto anche il Tribunale di Padova (27-01-2015) secondo il quale i TEGM pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni devono essere maggiorati di punti 2,1 se utilizzati ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso moratorio convenuto.Tale tesi è tuttavia rigettata dalla Giurisprudenza maggioritaria. Sulla questione si è espresso il Tribunale di Torino (10-06-2014) per il quale “...la soglia di usura cui confrontare il tasso di mora è il tasso soglia sulla base delle rilevazioni trimestrali, privo di qualsiasi addizione...” nonché il Tribunale di Udine (26-09-2014) per il quale “...non sarebbe possibile, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, prendere in esame anche gli interessi di mora pattuiti, poiché il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d’Italia non è determinato considerando anche gli interessi di mora praticati dal mercato...”.
In questo senso una parte minoritaria della Giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale data la sussistenza di incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima allora dovrà essere calcolata con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013 (Tribunale di Milano, 03-12-2014); nella stessa direzione si è rivolto anche il Tribunale di Padova (27-01-2015) secondo il quale i TEGM pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni devono essere maggiorati di punti 2,1 se utilizzati ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso moratorio convenuto.Tale tesi è tuttavia rigettata dalla Giurisprudenza maggioritaria. Sulla questione si è espresso il Tribunale di Torino (10-06-2014) per il quale “...la soglia di usura cui confrontare il tasso di mora è il tasso soglia sulla base delle rilevazioni trimestrali, privo di qualsiasi addizione...” nonché il Tribunale di Udine (26-09-2014) per il quale “...non sarebbe possibile, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, prendere in esame anche gli interessi di mora pattuiti, poiché il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d’Italia non è determinato considerando anche gli interessi di mora praticati dal mercato...”.
Per la giurisprudenza maggioritaria gli interessi moratori sono rilevanti ai fini della verifica dell’usura ma il raffronto deve essere effettuato con riferimento al tasso soglia così come determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996, senza applicare a quest'ultimo alcuna maggiorazione.
Ad ogni modo il sw consente il confronto del tasso di mora con la soglia usura: all’ interno della formula di calcolo della soglia il TEG medio viene aumentato di una percentuale specifica in relazione alla tipologia di finanziamento scelta e alla data di stipula del contratto in accordo al nuovo “decreto tassi” pubblicato dal MEFF In data 21/12/2017 nel quale si riportano, con riferimento alla rilevazione usuraria degli interessi di mora, alcune modifiche rispetto alla rilevazione effettuata nel 2003: diminuisce la percentuale relativa ai mutui ipotecari (da 2,1% a 1,9%), aumentano le aliquote previste per i leasing ed “altri prestiti” (dal 2,1% al 3,1% ed il 4,1% rispettivamente). Anche il confronto del TEG MORA avverrà con la suddetta soglia nella sezione Pagamenti.
I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all’andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso, la segnalazione va effettuata imputando l’operazione nella categoria a tasso fisso.
Il TAEG o ISC funge da indicatore per rappresentare il costo globale del finanziamento concesso e ricomprende tutte le spese che risultano contrattualmente obbligatorie.
Il valore del TAEG dipende dal TAN (Tasso Annuo nominale e rappresenta l'interesse calcolato sul finanziamento su base annua, cioè la somma che va riconosciuta al finanziatore al termine dell'anno maturata sull’importo erogato ) ,dalle spese collegate all'erogazione del credito (644 c.p) e dalla periodicità di rimborso delle rate quindi sulla base del TAN indicato nel progetto, delle spese e delle scadenze delle rate in automatico viene determinato il TAEG o ISC ragion per cui tale tasso/indicatore, convenuto in contratto, non deve essere indicato in nessun campo all'interno del software ma solo confrontato con il corrispettivo valore indicato in contratto ed individuare eventuali differenze se presenti. A seguito degli input nel pannello Contratto, il valore del Taeg sarà determinato e visibile nel pannello Verifica usura contrattuale.
Il software consente di analizzare il caso dell'estinzione anticipata attraverso la relativa sezione "Conclusione Anticipata", attraverso la quale può rilevare il TAEG che si ha a carico del contraente in caso, appunto, di conclusione anticipata. Il TAEG così rilevato sarà in generale diverso rispetto al TAEG "base" perché calcolato con riferimento ad uno sviluppo non "normale" del piano, intendendosi con ciò l'ipotesi di estinzione "naturale" dello stesso. Come si nota, è possibile effettuare un'analisi al variare della scadenza alla quale si chiude il finanziamento.
In definitiva, il software tiene conto delle penali di estinzione anticipata, ma tale calcolo viene opportunamente distinto dal calcolo del TAEG che si ha in caso di estinzione del mutuo alla scadenza naturale. Ciò è del tutto corretto, perché tali penali risultano comunque "eventuali" rispetto alla situazione base. La suddetta analisi rientra comunque in uno screening contrattuale del finanziamento. In aggiunta a questo, si ha la possibilità di analizzare la chiusura anticipata anche sulla base degli effettivi pagamenti corrisposti. In tal senso, si utilizzerà la sezione PAGAMENTI includendo il rimborso anticipato del capitale alla colonna "Variazione Capitale" con l'opportuno segno.
In relazione all'inquadramento normativo, ad oggi non esistono riferimenti che chiariscano la questione. In termini sostanziali, comunque, non vi è alcun dubbio che, qualora intervenga una conclusione anticipata, il costo del finanziamento vada ricalcolato rispetto al caso base tenendo conto, stavolta sì, di eventuali commissioni di conclusione anticipata. E non vi è alcun dubbio che il tasso di costo così determinato vada confrontato con la soglia usura ai fini della rilevazione dell'illecito.
Il valore dell'ultimo pagamento sarà dato in generale dalla somma di: debito residuo, interesse maturato durante l'ultimo periodo, eventuale commissione di conclusione anticipata. Questo valore viene calcolato automaticamente dal software.
I campi da inserire al pannello Contratto, riguardano il numero dell'ultima rata che si prevede di pagare e la commissione di conclusione anticipata espressa o in percentuale rispetto al capitale residuo scegliendo al campo "Calcolo Commissione" l'opzione "Fissa Una Tantum" o "Anno o frazione" o in alternativa si può indicare un importo assoluto nel campo "Spese Fisse".
La differenza tra l'opzione "Fissa Una Tantum" e "Anno o frazione" sta nel fatto che per la prima opzione la commissione viene applicata una sola volta sul totale del rimborso come debito residuo mentre per la seconda opzione la commissione sarà applicata ogni volta sul debito residuo per ogni anno e frazione di anno esempio se mi resta un anno e 6 mesi si considerano 2 anni totali. Per entrambe le opzioni il calcolo della conclusione anticipata viene effettuato con la funzione TIR.X cumune in excel.
E' presente inoltre al pannello Sviluppo TAEG, il prospetto analitico della determinazione del Taeg ottenuto dall'analisi ricontotta in termini di conclusioneanticipata. Lo stesso è possibile scaricarlo anche nel formato excel.
Gli inserimenti avvengono al netto dell'iva. Imposte o tasse non vengono mai conteggiate. Così come anche l'iva non viene mai considerata ai fini dell'inserimento sia della rata che per la deterinazione del piano di ammortamento e quindi non è da considerarsi nenache nell'ammontare finanziato.
Da un punto di vista finanziario, non è possibile concludere che dato un tasso di mora pari alla soglia e considerate le spese applicate, si abbia un costo complessivo dell'operazione superiore al TSU. Si tenga presente che TAEG e tasso di mora operano su piani matematici completamente differenti e non possono essere sommati, nè sarebbe corretto sommare al TAEG la maggiorazione per mora. In altri termini operando una somma del genere si otterrebbe un indicatore del tutto privo di senso finanziario e niente affatto rappresentativo del reale costo dell'operazione.
Si può dimostrare che anche nei casi in cui il tasso di mora sia pari alla soglia, in scenari ragionevoli di ritardo nei pagamenti, il costo totale non si discosterebbe di molto dal TAEG ma sarebbe ad esso di poco superiore. Naturalmente, nelle ipotesi più estreme in cui si accumulino mesi, se non anni, di ritardo nei pagamenti, gli interessi di mora assumerebbero proporzioni significative e a seconda dei casi potrebbero essere tali da determinare un tasso di costo complessivo oltre soglia.
Il punto è che, dato un tasso di mora pari alla soglia, non è affatto detto che l'operazione sia usuraria (anche considerando le spese) ed, anzi, in generale non lo è, se non nelle ipotesi più estreme.
In condizioni del genere si potrebbe tuttavia seguire una diversa linea di ragionamento: se oltre alle spese "ordinarie" fossero stati contrattualizzati oneri da applicarsi in caso di morosità (es. spese per sollecito, recupero crediti...) si potrebbe certamente concludere che in caso di ritardato pagamento la banca applica un tasso di mora globale (ovvero considerato al lordo delle "spese per mora") superiore alla soglia.
Il software al momento non contempla l'imputazione di tali "spese per mora" e si limita a rilevare le spese "ordinarie", sulla base delle quali non si può concludere per l'usurarietà.
Si deve inserire l'importo netto di acquisto ossia il valore al netto degli interessi e dell'Iva.
Ai fini del calcolo del TAEG del mutuo, si ritiene corretto inserire quali spese iniziali collegate alla erogazione del finanziamento tutte le seguenti voci:
- spese di istruttoria (importo fortettario indicato nel contratto di mutuo);
- commissioni incasso rata (importo sommato alla rata periodica);
- spese di gestione pratica (importo addebitato annualmente);
- spese di perizia
tecnica immobiliare (pagate di norma prima della stipula);
- spese assicurative per polizza incendio e scoppio a tutela immobile ipotecato (polizza obbligatoria) e per polizza vita a copertura rimborso del debito residuo (polizza facoltativa);
- imposta sostitutiva (0,25% o 2% del capitale erogato) NO
Da un punto di vista strettamente finanziario è assolutamente corretto indicare le spese di assicurazioni tra le spese iniziali, proprio perché la banca le sottrae all'importo finanziato.
Il nodo centrale della questione è però di natura più giuridica che tecnica: al momento il software calcola un TAEG tenendo conto anche delle spese assicurative. Alcune sentenze hanno però stabilito che il TAEG da confrontarsi con la soglia usura vada calcolato escludendo dal computo le spese di assicurazione (operativamente si dovrebbe indicare come "Spese Iniziali" solo le spese riferite all'istruttoria). Per completezza si segnala che a fronte di queste sentenze ve ne sono altre che sostengono l'esatto opposto, quindi si tratta di una questione ancora non chiarita. E' chiaro che nel caso specifico propendere per l'una o per l'altra interpretazione cambia di molto il risultato.
Comunque nel limite in cui si desideri calcolare un TAEG comprensivo anche delle spese assicurative è assolutamente corretto, ed anzi indispensabile, indicare l'importo di queste (e delle altre spese, escluse imposte) come spese iniziali.
Il software somma TAN e maggiorazione per mora con l'unica finalità di ricostruire il tasso di mora. Se infatti la maggiorazione per mora è definita come maggiorazione sul TAN, ne consegue che se vogliamo ottenere il tasso di mora dobbiamo sommare al TAN la maggiorazione indicata. E' unicamente per questa ragione che il software somma le due quantità.
Se invece sommassimo la % del tasso di mora al TAEG innanzitutto non otterremmo il tasso di mora ma soprattutto otterremmo un valore che da un punto di vista finanziario è del tutto privo di senso. Si può dimostrare che anche in caso di applicazione di interessi moratori, il tasso di costo complessivo che il contrente sconta, non è pari alla somma di TAEG e maggiorazione ma varia a seconda dello specifico scenario di morosità.
Si faccia riferimento a tal proposito alle circolari di Banca d'Italia denominate "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi", che contengono una sezione dedicata alle categorie di operazioni.
Poiché sono state emanate diverse circolari nel corso del tempo aventi il medesimo oggetto,bisognerà prendere in considerazione le istruzioni aggiornate alla data di stipula del contratto.
In ogni caso, l'apposizione di una garanzia ipotecaria è sufficiente a far rientrare l'operazione nella categoria dei mutui ipotecari
Un mutuo edilizio è conosciuto comunemente come Stato avanzamento lavori, c.d. SAL. Particolarità del SAL è avere un'erogazione iniziale inferiore rispetto al totale dell'ammontare effettivamente erogato, in quanto nel corso del rapporto seguiranno ulteriori erogazioni di capitale in diverse tranche a completamento del capitale originariamente richiesto.
Le erogazioni SAL si possono prevedere sotto la colonna "Variazione Capitale" del Pannello Pagamenti, l'importo delle tranche di capitale con segno positivo in corrispondenza dei periodi in cui queste avvengono e si potrà notare che il piano di ammortamento di verifica si aggiornerà in funzione di questi inserimenti. Si presti tuttavia attenzione al fatto che andrà indicato come ammontare del finanziamento alla sezione "Dati Generali Finanziamento" l'importo della sola prima tranche di capitale erogata. In merito alle restituzioni parziali, in linea generale, si suggerisce di provare ad imputare tali importi ancora sotto "Variazione Capitale" stavolta con segno meno, trattandosi di estinzioni (da intendersi ovviamente come rimborso di puro capitale). Va segnalato che comunque il software prevede delle rigidità, ad es. in merito alla scelta delle date in cui si prevedono le erogazioni di capitale. Qualora non si riesca a gestire il progetto con un livello di accuratezza accettabile, si provi a inserire il tutto manualmente.
Di norma seguono degli accolli in un mutuo SAL, ossia il mutuo originario sarà frazionato e ogni frazionamento sarà accollatto da terzi. Qualore si avesse necessità di analizzare i successivi frazionamentie quindi ulteriori mutui in accollo, questi vanno analizzati necessariamente in via separata creando nuovi progetti, la parte dell'accollo sarà da considerarsi nel progetto a SAL attraverso la riduzione di capitale che interverrà indicando l'imoprto di riferimento nella colonna "Variazione Capitale" con segno meno del Pannello Pagamenti.
Per applicare tale tasso, si deve impostare come TIPOLOGIA TASSO la voce Tasso Variabile; al campo TASSO BASE scegliere il tasso "Euribor 6M mese prec." con "-30" giorni di rilevazione da inserire al campo RILVEAZIONE TASSO BASE GG
Il tasso così specificato farà sì che il software consideri il tasso Euribor a 6 mesi rilevato nei due mesi precedenti la data di decorrenza di ciascuna rata: se vi sono rate mensili che scadono il 30 di ogni mese supponiamo la prima il 30/06 (quindi con decorrenza 30/05) allora il tasso Euribor sarà quello rilevato il 30/03 dello stesso anno.
L'inserimento dei tassi avverrà in maniera manuale, nel pannello PIANO AMMORTAMENTO procedendo in questo modo:
• Selezionare, in corrispondenza del campo Tipologia Tasso Ammortamento, la voce “Variabile Avanzato”;
• Scegliere, all’interno della tabella IMPOSTAZIONI AVANZATE TASSO VARIABILE, in corrispondenza della colonna Parametro la voce “Tasso manuale” e inserire nella colonna Tasso Manuale il valore del tasso fisso per il numero di rate desiderate;
• Selezionare successivamente come Parametro la tipologia di tasso variabile al quale sono indicizzati gli interessi tra quelli disponibili insieme all’indicazione della rilevazione giorni, divisore
Il software non consente di generare automaticamente un piano che preveda una periodicità differente tra preammortamento e piano ordinario. Si può a questo punto inserire la durata del preammortamento in giorni e ricondurre il tutto ad un'unica rata di rimborso di preammortamento oppure inserire la durata in mesi e supporre di avere rate di rimborso di preammortamento scadenzate come da piano ordinario.
Questo procedimento, se gestito con opportune imputazioni degli importi alla sezione "Verifica Pagamenti" non creerebbe comunque grandi scompensi, sia in termini della corretta rilevazione dei tassi, sia in termini della quantificazione delle eventuali somme da recuperare. L'unica reale complicazione sarebbe in tal caso la corretta imputazione degli eventuali interessi moratori addebitati.
Il mutuo definito di tipo bullet, indica che in caso di accensione di un prestito, di durata molto breve, il pagamento a titolo di rimborso del capitale avvenga in un unico pagamento complessivo, alla scadenza prevista per contratto. Per inserire questa tipologia di mutuo occorre parametrare correttamente al Pannello Contratto i campi Preammortamento, Durata in mesi per "Ammortamento" e Numero rata.
Esempio per un mutuo di 8 mesi, nel quale il capitale viene rimborsato complessivamente all'ottava rata e per le precedenti rate invece si rimborserà solo la quota interessi, occorrerà indicare al campo Preammortamento 7 rate, al campo Durata in mese invece bisognerà indicare 1, perchè effettivamente una è la rata che serve per il rimborso del capitale e infine come Numero rate occorrerà indicare 12 per segnalare comunque la determinazione mensile.
La data di scadenza della prima rata non può coincidere con la data di erogazione, diversamente il numero di giorni in cui maturano gli interessi di preammortamento o della prima rata sarebbe pari a zero.
Nel caso in cui il tasso del piano di ammortamento sia un tasso che vari periodicamente va gestito come segue:
• Selezionare, in corrispondenza del campo Tipologia Tasso Ammortamento, la voce “Variabile Avanzato”
• Una volta selezionata questa tipologia di tasso di interesse nel piano di ammortamento compariranno delle colonne aggiuntive per configurare il tasso di interesse per ogni periodo di variazione.
• Cliccando sul tasto “Inserimento automatico” comparirà un configuratore che permetterà di selezionare le impostazioni per tutti i periodi del piano.
L’utente può scegliere di indicizzare più rate allo stesso tasso di interesse selezionato nella colonna Parametro e mantenerlo fisso per la durata desiderata in quanto spesso la periodicità di rilevazione del tasso di interesse non è standard. In alcuni contratti infatti, è possibile che la banca applichi tassi di interesse di natura variabile ma che rimangono fissi ad intervalli di tempo predeterminati. Supponiamo di aver sviluppato un piano di ammortamento con rimborso di rate mensili e che la banca applichi un tasso variabile Euribor 3 mesi, divisore 360 e spread 1,5% rilevato ogni 3 mesi. Nel caso specifico, in cui il piano prevede il rimborso di rate mensili, verrà applicato il tasso Euribor 3 mesi con divisore 360 e spread 1,5%, che verrà rilevato ogni 3 mesi infatti sul Piano di ammortamento sviluppato in basso si osserva che il tasso del 2,2 % rimane fisso con cadenza trimestrale; Tale tipologia di tasso sarà valido fino alla fine del piano, se non si inserisce una nuova variazione a decorrere da una rata successiva. È possibile inserire più variazioni successive cliccando sul simbolo “+” per un massimo di dieci elementi.
Il problema è causato dal fatto che il totale delle quote (capitale e interessi) inserite manualmente è inferiore al valore del capitale finanziato. E’ necessario Completare l'inserimento manuale del piano oppure ricontrollare i valori inseriti. Se si decide per l’inserimento manuale, affinché il TAEG del piano di ammortamento sia significativo, le quote o le rate vanno inserite per tutta la durata del piano.
In caso di conclusione anticipata, l'importo dell'estinzione va inserito nel pannello Pagamenti in corrispondenza della data in cui questa è avvenuta nella colonna Varazione capitale con segno negativo. Andrà inserito l'importo versato a solo titolo di restituzione di capitale ai fini dell'estinzione anticipata (è fondamentale che tale importo non sia comprensivo di interessi). Si faccia attenzione a definire con precisione ciò che viene versato a titolo di estinzione anticipata e ciò che viene versato eventualmente come ultima rata corrispettiva e si cerchi, se possibile, di scorporare interessi e spese dagli importi di puro capitale in modo che in "Variazione capitale" figuri un importo di solo capitale.
Nel caso specifico si suppone che l'estinzione sia avvenuta successivamente al pagamento della rata n° 8 e al campo variazione capitale bisognerà inserire il capitale residuo dopo il pagamento della suddetta rata; tale valore è reperibile dallo sviluppo del piano di ammortamento di seguito riportato:
Ricordiamo che il valore dell'ultimo pagamento in caso di conclusione anticipata è visualizzabile anche nel pannello Verifica ususra Contrattuale al campo VALORE ULTIMO PAGAMENTO nella sezione della Conclusione anticipata (il valore è il risultato della somma tra CAPITALE RESIDUO alla rata 8 + RATA 8+ PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA).
ATTENZIONE!!! Questo valore (29.541,27) è la stima dell'ultimo pagamento alla rata 8 ma ipotizzando un piano di ammortamento a tasso fisso pari al tan indicato in contratto; quindi in caso di piani sviluppati a tasso variabile o inseriti manualmente (sia in termini di quota capitale che scadenze) gli importi saranno differenti.
E' inoltre disponibile l'apposito pannello Sviluppo Taeg per ogni simulazione di estinzione anticipata, consente di capire tutti i passaggi analitici per lo sviluppo dell'estinzione, è possibile anche scaricare gli apositi conteggi ed allegarli all'elaborato.
Se nel corso del rapporto il mutuatario ha sostenuto dei costi illegittimi, tali costi si possono imputare nel pannello " Pagamenti" cumulando tali somme o all'importo della rata in cui viene applicata tale commissione o inserirlo separatamente nella colonna SPESE. La scelta dipende dalla natura della spesa: se è un costo ulteriore in termini di interessi corrispettivi allora va cumulato alla rata altrimenti, se di altra natura, imputarlo separatamente nella colonna SPESE. Il software a questo punto terrà conto dell'effetto di tale importo sul costo complessivo dell'operazione attraverso il "TAEG Pagamenti" qualora il rapporto sia concluso.
Ad ogni modo il costo delle spese sostenute inciderà su ogni rata per il calcolo del Teg rata desumibile nella Verifica dei Pagamenti.
La clausola specifica in sostanza che verrà applicato un tasso di mora sempre pari al tasso soglia (giacché il TSU è proprio pari al TEGM aumentato della metà, almeno secondo le disposizioni in vigore fino al maggio del 2011). Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.
Tutto ciò che si deve fare è scegliere al campo Tipologia tasso di mora l’opzione “Tasso soglia”.
Il canone iniziale si può comodamente impostare nel pannello Contratto al campo "Anticipo” inserendolo come percentuale rispetto all'ammontare finanziato. Si faccia attenzione perché inserendo il canone iniziale in tal modo il software presuppone (correttamente) che la corresponsione di detto canone avvenga contestualmente all'erogazione del capitale, configurandosi quindi come puro rimborso di capitale. Fatto ciò e supponendo che il Leasing nel caso di specie, abbia un piano di ammortamento di 48 rate totali, si indicherà quindi un numero di rate pari a 47, perché tale durata viene interpretata dal software escludendo il maxicanone dalla numerazione delle rate.
Nel caso in cui il pagamento del maxicanone avvenga contestualmente al rimborso della prima rata ordinaria, questa situazione non può essere modellata in automatico dal software, nel senso che il piano di ammortamento che genererà prevederà che la rata 1 sia costituita solo dall'importo della rata periodica e non anche dal maxicanone. Il versamento del maxicanone si intenderà, effettuato all'atto dell'erogazione, come dovrebbe avvenire correttamente e, di conseguenza il piano di ammortamento verrà sviluppato a partire da un debito dato non dall'importo totale finanziato ma da detto importo al netto del maxicanone iniziale, per il semplice motivo che il maxicanone rimborsa istantaneamente una parte del capitale senza che su di esso maturino interessi. In linea generale questi disallineamenti di date vanno gestiti inserendo un numero opportuno di giorni di preammortamento. Qualora non sia previsto alcun periodo di preammortamento tale impostazione si opererà semplicemente come accorgimento per aggiustare le date. Infatti, si potrà comunque neutralizzare l'effetto del periodo di preammortamento impostando 0 come tasso di preammortamento.
Nel pannello Contratto nella sezione Tasso di mora, scegliere al campo Tipologia la voce “Tasso variabile” e selezionare il parametro di indicizzazione come da contratto.
Al fine di un corretto inserimento per un finanziamento a SAL occorre indicare come ammontare finanziato unicamente il valore della prima tranche di capitale erogato nel campo "Ammontare finanziamento" del pannello CONTRATTO. Riguardo alla scelta della TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO, potrà selezionarsi, in base al proprio orientamento, o Mutuo ipotecario o Finanziamneto alle imprese in quanto nelle Istruzioni di Banca d'Italia alla Cat. 10. Altri finanziamenti è riportato: La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per leasing in construendo e quelli relativi a immobili “in attesa di locazione”, i mutui che prevedono l’erogazione "a stato avanzamento lavori", nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).
Successivamente occorrà indicare alla colonna "Variazione Capitale" della sezione "Verifica Pagamenti", nel pannello PAGAMENTI, l'ammontare delle successive erogazioni, in corrispondenza dei periodi in cui queste avvengono. Nell'immagine che segue, si suppone una seconda erogazione in data 1/3/2010 per € 10.000,00 e una seconda ed ultima erogazione in data 1/7/2010 per € 50.000,00
Il software al momento non consente di replicare i conteggi di indicizzazione della rata e generare quindi un piano di ammortamento che tenga conto di tale meccanismo.
Occorre quindi sviluppare il piano di ammortamento a tasso fisso pari al TAN leasing e generare un piano la cui rata periodica corrisponda al canone fisso indicato in contratto (o ci si avvicini). Successivamente si potrà tenere conto della variabilità dei canoni inserendo come pagamenti, nella sezione PAGAMENTI al campo "Importo Rata", l'effettivo ammontare corrisposto al lordo dell'indicizzazione calcolata (e, al solito, di eventuali spese). Ciò consentirà comunque una corretta rilevazione dei TEG periodali ed un corretto ricalcolo dell'operazione, laddove se ne ponesse l'esigenza.
La correttezza di tale procedura è però vincolata alla tecnica di calcolo impiegata dalla società di leasing. Tipicamente i leasing vengono sviluppati inizialmente a tasso fisso calcolando sulla base di un certo tasso (detto comunemente TAN leasing) un canone periodico costante (Rf = Cf + If) e poi, secondo le modalità e le formule più disparate, determinando un conguaglio di indicizzazione a debito o a credito per il contraente agganciato ad un certo tasso di riferimento, (ad es. un certo Euribor). Tale conguaglio assume la forma di un extra-interesse I che viene a sommarsi (o sottrarsi) al canone iniziale Rf. Si ha pertanto un canone effettivo variabile dato da R = Cf + If + I, dove quindi la quota capitale è Cf e la quota interessi totale è If + I. Come può rendersi conto, una struttura di calcolo di questo tipo mantiene inalterata la quota capitale calcolata a tasso fisso, ovvero l'andamento delle quote di rimborso del “prestito” in conto capitale coincide esattamente con quello di un ammortamento a tasso fisso pari al TAN leasing. In definitiva, se il meccanismo di indicizzazione del leasing che si sta analizzando prevede una struttura di calcolo così definita (e tipicamente è così) si può procedere come esposto in precedenza. Infatti, ai fini dell'analisi e del ricalcolo dell'operazione ciò che realmente conta è la rispondenza delle quote capitale all'andamento effettivo.
Se per due rate si apporta un pagamento in ritardo occorre indicare per entrambe la DATA PAGAMENTO nel pannello Pagamenti come risulta da estratto in quanto vengono pagate lo stesso giorno e poi per ogni rata bisogna ripartire l'importo della mora.
Facendo un esempio concreto, se ho pagato una mora totale di €5,30 per due rate pagate in ritardo si dovrà inserire alla rata 1 con scadenza 31/1/2007 data pagamento 8/3/2007 (data ipotetica del pagamento in ritardo), importo rata €597.19 come da estratto, mora € 4.33 calcolata in questo modo: tasso 7.75%* 566.64 (QUOTA CAPITALE del pannello Piano Ammortamento)* 36 gg di ritardo pagamento (dal 8/3/07 al 31/1/07 data scadenza) /365.
Stesso discorso per la rata 2, data pagamento 8/3/2007, importo rata €596.46, mora €0.97 calcolata come sopra per il periodo di ritardo.
Il calcolo per il teg della rata è il seguente
TEG RATA = [(QUOTA INTERESSI RATA + SPESE)X 365)] / (CAPITALE RESIDUO X GIORNI)
dove CAPITALE RESIDUO è il capitale residuo alla rata precedente, la QUOTA INTERESSI RATA è la differenza tra la rata pagata inserita nei Pagamenti e la quota capitale desumibile dalla sezione Piano ammortamento e i GIORNI rappresenta il numero di giorni
che intercorre dalla data di decorrenza alla data di scadenza presente sul Piano Ammortamento. Riportiamo un esempio: nella prima immagnine sono riportati i dati presenti nella sezione Pagamenti, nell'immagine successiva i dati presenti
nella sezione Piano ammortamento che servono per individuare le quote capitali delle rate di cui si desidera calcolare il teg rata (supponiamo la prima).
TEG RATA = [(320+5-204,21)*365] / (30.876,58*24) = 5,94954% = 5,95%
In questo caso specifico, 24 sono i giorni che vanno dalla data di erogazione (06/04/2011) alla data di scadenza della rata come si può osservare nellìimmagine seguente
(si veda campo DATA EROGAZIONE).
Per la seconda rata invece, il teg è il seguente:
TEG RATA = [(320+5-204,98)*365] / (30.672,37* 31) = 4,6072% = 4,61% dove 31 è il numero di giorni che vanno dal 30/04 al 31/05 indipendentemente dalla data di pagamento della rata che può essere anche successiva alla scadenza effettiva.
Il calcolo del teg mora è il seguente
TEG MORA = (MORA X 365) / (QUOTA CAPITALE RATA X GIORNI)
dove GIORNI rappresenta il numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e la data di pagamento della rata. Riportiamo un esempio di calcolo del teg mora alla rata numero 2 come riportata nell'immagine sottostante
TEG MORA = 0,5*365/ 204,98* 3 = = 29,6776% = 29,68%.
La quota capitale della rata è visualizzabile nel Piano Ammortamento come riportato in figura sottostante per euro 204,98 alla seconda rata nella colonna Quota Capitale.
Il problema è causato dall'inserimento di pagamenti di importo inferiore alla relativa quota capitale prevista dal piano di ammortamento.
ESEMPIO:
inserendo un importo rata di 5000 il TEG risulta negativo in quanto la rata prevista da piano è di 10995,49 di cui 5162,16 imputabili a quota capitale. Applicando la formula (QI*365)/(CR*GIORNI) si ha :
((5000-5162,16)*365)/(994837,37*30)= -0,19%
Le rate per le quali sono stati inseriti interessi di mora devono avere necessariamente una data di pagamento successiva alla data di scadenza, altrimenti il TEG Mora non verrà calcolato correttamente.
Quando c’è il pagamento di una mora vuol dire che la rata è stata pagata in ritardo di conseguenza la data pagamento deve essere successiva alla scadenza. Questa informazione è indispensabile per individuare i giorni di ritardato pagamento e quindi il TEG Mora.
Alcuni TEG Mora non risultano calcolabili in quanto la relativa quota capitale prevista dal piano di ammortamento è pari a zero. Quando la mora è calcolata su una rata di preammortamento o su una di moratoria, se la mora è calcolata sulla quota capitale e non sull’intera rata, non è possibile calcolare il rispettivo TEG Mora.
Le rate di un leasing nella sezione pagamenti vanno inserite al netto dell’iva e comprensive dei conguagli e quindi dell’indicizzazione che può essere a credito o a debito. Nel caso in cui i conguagli non seguono la stessa periodicità delle rate (ad esempio canoni mensili e conguagli trimestrali) e non è specificato dell’importo del conguaglio quanto è da imputare ad ogni singolo canone, l’importo va spalmato sulle rate che precedono il conguaglio.
Facciamo un esempio:
canoni mensili di 400 euro; ho pagato un canone il 01/01/2012 il secondo il 01/02/2012 e il terzo il 01/03/2012; ricevo un conguaglio a debito di 250 euro il 20/03/2012. Andrò ad inserire in IMPORTO RATA la somma del canone fisso di 400 e dell’importo di 250/3=83,34 quindi 483,34.
Se si vuole ottenere il piano di ammortamento ricalcolato a tasso legale, non considerando la presenza di usura contrattuale derivante dall'analisi del contratto secondo i dati originari, si dovrebbe preliminarmente fare in modo da neutralizzare la rilevazione dell'usura contrattuale poiché ogni qualvolta il software verifica la presenza di tale fattispecie procede automaticamente ad un ricalcolo a tasso zero del piano, a norma di legge. Si dovrebbe quindi, almeno temporaneamente, annullare la maggiorazione per mora che porta ad avere un tasso di mora usurario e indicare 0 come rata pagata alla sezione "Conclusione Anticipata" del pannello Contratto dato che il software al momento rileva un TAEG usurario proprio nell'ipotesi in cui si estingua anticipatamente il finanziamento. Fatto questo, nel pannello Riconteggio si selezioni "Legale" al campo "Tasso Ricalcolo Interessi" e "Tutte le Rate" al campo "Ricalcola Interessi".
Si potrà osservare il piano di ammortamento ricalcolato a tasso legale nella tabella sottostante.
Per giungere ad una quantificazione dell’eventuale rimborso si devono necessariamente inserire i pagamenti effettuati nella sezione PAGAMENTI;
Nel prospetto si dovranno indicare gli importi delle rate effettivamente pagate, delle spese connesse ed eventuali interessi di mora in caso di ritardato pagamento delle rate al fine della corretta rilevazione dei TEG periodali da confrontare con le soglie usura del periodo. Nel caso in cui si verifichino degli scostamenti tra la rata effettivamente pagata e la rata ricalcolata a condizioni sostitutive in funzione delle illegittimità verificatesi in contratto o nel corso del rapporto, allora il software provvederà a quantificare le Somme da recuperare nella sezione RICALCOLO.
Con il software è possibile analizzare l'usura sopravvenuta riportando, nel pannello "Pagamenti, nella colonna "Importo mora, gli interessi di mora come applicati dalla banca, questo attraverso il calcolo automatico del TEG MORA ma non è possibile calcolare gli interessi poichè si va a verificare l'usura in base a quanto realmente è stato applicato dalla banca. Ad ogni modo, nel caso in cui si abbia necessità di quantificare l'interesse di mora poichè non si ha a disposizione il dettaglio, questo calcolo può essere fatto autonomamente nel modo seguente, sulla base del tasso indicato in contratto:
INTERESSE DI MORA = i%*QC*(gg/365)
dove i% è il tasso di mora pattuito, QC è la quota capitale da piano e GG è il numero di giorni di ritardato pagamento. Nel caso in cui si voglia considerare il calcolo sull'intera rata, si dovrà sostituire la QC con la Rata complessiva.
Per quantificare le somme da recuperare il software confronta la rata pagata con quella ricalcolata; dunque se non risultano pagamenti non è possibile calcolare la somma a favore del mutuatario. Il software quantifica la somma da recuperare solo in corrispondenza delle rate per cui è stato inserito un importo nel pannello PAGAMENTI.
Nel pannello PAGAMENTI le rate non ancora scadute non vanno inserite (vanno quindi lasciate vuote le relative celle); gli insoluti invece (ovvero le rate scadute ma non pagate) vanno gestiti inserendo come importo rata zero.
In questo caso il software nel pannello Ricalcolo andrà a sottrarre dall’importo a favore del mutuatario le rate che non sono state pagate ovvero gli insoluti.
Nel pannello RICALCOLO è possibile quantificare gli interessi legali sulle somme da recuperare inserendo la data nell’apposito campo INT. LEGALI AL.
Nel caso in cui non si vuole procedere al calcolo di tali interessi, si dovrà lasciare vuoto il campo INT. LEGALI AL e cancellare la relativa frase che sarà presente in perizia ( ‘ Sono stati inoltre quantificati gli interessi legali relativi alle differenze evidenziate alla data del 00/01/1900’ ).